Conclusione del "controllo" tributario per "definizione" dell'accertamento con "adesione" del contribuente parte prima Michele D'Alonzo
By: D'Alonzo, Michele
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Item type | Current location | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Artículos | IEF | IEF | OP 295/2024/2-2 (Browse shelf) | Available | OP 295/2024/2-2 |
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Resumen.
Affermato l’obbligo dell’ufficio di attivare il procedimento di accertamento con adesione del contribuente per la definizione delle imposte indicate nei due commi dell’art. 1 d.lgs. n. 218 del 1997; appurata la titolarità in capo al medesimo contribuente del diritto allo svolgimento di detto procedimento siccome unico strumento di concretamento del suo diritto all’applicazione delle sanzioni in misura fissa, proporzionalmente minore rispetto a quella minima edittale; derivata dall’art. 24 Cost. la tutelabilità giudiziaria di tale diritto in ipotesi di accertata illegittimità della pretesa dell’ufficio ulteriore rispetto a quella per la quale il contribuente ha manifestato (nel corso del contraddittorio) e/o manifesti – se il procedimento non è stato attivato o il contraddittorio, per “colpa” dell’ufficio, non si è svolto – nel riscorso al giudice tributario la sua disponibilità all’adesione; motivatamente contestate le ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali ferme all’asservimento del “versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione” contemplato dall’art. 8 del d.lgs. predetto all’“atto” di cui all’art. 7, 1° comma, stesso d.lgs.; dedotta dalla assoluta “incoercibilità” del contribuente al pagamento delle “somme dovute” la primazia causale del versamento di tali somme rispetto alla semplice sottoscrizione dell’“atto” detto, “l’accertamento con adesione” elicitato dal d.lgs. n. 218 del 1997 è, a tutti gli effetti, un “accertamento” tributario soggettivamente e oggettivamente identico a quello racchiuso nell’omonimo (storico) “avviso”, rispetto al quale esso si qualifica (a) per lo spontaneo “versamento” (“riscossione”, ex parte creditoris), in un termine molto breve, ad opera del contribuente, almeno della prima di altre rate dell’imposta evasa liquidata, nonché (b) per l’effetto integralmente sostitutivo dell’“avviso” detto, sia già adottato (art. 6, 2° comma, d.lgs. n. 218 del 1997) – il quale “perde efficacia” – che altrimenti adottabile (pur dopo i “chiarimenti forniti” e i “documenti prodotti” dal contribuente nel corso del contraddittorio) in ipotesi di suo mancato perfezionamento. L’accertamento con adesione perfezionato, pertanto, è un comune, ordinario avviso di accertamento tributario cristallizzato caratterizzato, rispetto a questo, dalla sincronica, sustanziante (“οὐσιαν προσλαμβάνει”; substantiam accĭpit) “riscossione” (almeno parziale) del presupposto d’imposta “condiviso”.
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