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Costituzione, federalismo fiscale e autonomia diferenziata Franco Gallo

By: Gallo, Franco.
Material type: ArticleArticleSubject(s): FEDERALISMO FISCAL | AUTONOMIA TRIBUTARIA | DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO | ITALIA In: Diritto e pratica tributaria v. XCV, n. 2, Marzo-Aprile 2024, p. 415-433 Summary: Sono affrontati i temi, attualmente molto discussi, della sorte del federalismo fiscale e del rilancio del regionalismo differenziato. Quanto al primo, si sottolinea che le disposizioni statali emanate in materia dopo la legge n. 42 del 2009 non hanno avuto alcuna attuazione e non hanno dato, perciò, alle Regioni quell’ampio spazio in termini di autonomia che detta legge intendeva garantire sul fronte sia della spesa che dell’istituzione di specifici tributi. Anche il disegno perequativo perseguito dall’art. 119 Cost. non si è assestato. A tutt’oggi, dopo più di dieci anni dall’emanazione della legge n. 42, le modalità di perequazione non sono state differenziate e, soprattutto, non è stata data applicazione all’impianto delle sue norme attuative. Quanto al regionalismo differenziato è intervenuto in questa situazione il ddl delega attualmente all’esame del Parlamento. Esso ha per oggetto l’individuazione preliminare dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), intesi però non come strumenti di prestazioni essenziali perequative da garantire ex art. 119 Cost. con carattere di generalità, ma come mere quote di partecipazione al gettito di tributi erariali maturato nel territorio regionale.
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Resumen.

Sono affrontati i temi, attualmente molto discussi, della sorte del federalismo fiscale e del rilancio del regionalismo differenziato. Quanto al primo, si sottolinea che le disposizioni statali emanate in materia dopo la legge n. 42 del 2009 non hanno avuto alcuna attuazione e non hanno dato, perciò, alle Regioni quell’ampio spazio in termini di autonomia che detta legge intendeva garantire sul fronte sia della spesa che dell’istituzione di specifici tributi. Anche il disegno perequativo perseguito dall’art. 119 Cost. non si è assestato. A tutt’oggi, dopo più di dieci anni dall’emanazione della legge n. 42, le modalità di perequazione non sono state differenziate e, soprattutto, non è stata data applicazione all’impianto delle sue norme attuative. Quanto al regionalismo differenziato è intervenuto in questa situazione il ddl delega attualmente all’esame del Parlamento. Esso ha per oggetto l’individuazione preliminare dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), intesi però non come strumenti di prestazioni essenziali perequative da garantire ex art. 119 Cost. con carattere di generalità, ma come mere quote di partecipazione al gettito di tributi erariali maturato nel territorio regionale.

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