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I reati di indebita compensazione (Art. 10-Quater DLGS, n. 74 del 2000) crediti inesistenti e crediti non spettanti nel sistema penale Stefano Buonocore

By: Buonocore, Stefano.
Material type: ArticleArticleSubject(s): CREDITO | IMPUESTOS | ELUSION FISCAL | FRAUDE FISCAL | ITALIA In: Diritto e pratica tributaria v. XCIV, n. 5, Settembre-Ottobre 2023, p. 1751-1781Summary: Dall’ampiezza dell’attuale nozione di crediti inesistenti – in grado di abbracciare tanto le ipotesi di radicale inesistenza del costo, spesso supportata dalla creazione di documentazione falsa atta a sostenere la frode, quanto le ipotesi di costi effettivamente sostenuti e correttamente documentati, ma non in grado di generare il credito per ragioni meramente qualitative – scaturiscono conseguenze repressive comparativamente irragionevoli e sproporzionate. Non si può quindi non evidenziare il rischio di incostituzionalità dell’attuale sistema sanzionatorio penale delle compensazioni tributarie illecite e, sulla base di coerenti indicazioni provenienti dai più recenti istituti di natura premiale, si deve affrontare in ottica de jure condendo l’urgente necessità di spostare la linea di demarcazione tra le due grandi categorie di compensazioni tributarie illecite dall’attuale distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti all’interno di quella che oggi è la nozione di crediti inesistenti, individuando quale discrimen la presenza o meno di connotati di fraudolenza nel fatto concreto. Solo in questo modo la marcata diversità del trattamento sanzionatorio (sia in termini di pena edittale, sia in termini di accesso agli istituti premiali post delictum) riacquisterebbe ragionevolezza in quanto realmente proporzionata al diverso disvalore che i fatti, così classificati, rappresentano.
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OP 295/2023/5-4 (Browse shelf) Available OP 295/2023/5-4

Resumen.

Dall’ampiezza dell’attuale nozione di crediti inesistenti – in grado di abbracciare tanto le ipotesi di radicale inesistenza del costo, spesso supportata dalla creazione di documentazione falsa atta a sostenere la frode, quanto le ipotesi di costi effettivamente sostenuti e correttamente documentati, ma non in grado di generare il credito per ragioni meramente qualitative – scaturiscono conseguenze repressive comparativamente irragionevoli e sproporzionate. Non si può quindi non evidenziare il rischio di incostituzionalità dell’attuale sistema sanzionatorio penale delle compensazioni tributarie illecite e, sulla base di coerenti indicazioni provenienti dai più recenti istituti di natura premiale, si deve affrontare in ottica de jure condendo l’urgente necessità di spostare la linea di demarcazione tra le due grandi categorie di compensazioni tributarie illecite dall’attuale distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti all’interno di quella che oggi è la nozione di crediti inesistenti, individuando quale discrimen la presenza o meno di connotati di fraudolenza nel fatto concreto. Solo in questo modo la marcata diversità del trattamento sanzionatorio (sia in termini di pena edittale, sia in termini di accesso agli istituti premiali post delictum) riacquisterebbe ragionevolezza in quanto realmente proporzionata al diverso disvalore che i fatti, così classificati, rappresentano.

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