000 01478nab a2200229 c 4500
999 _c146581
_d146581
003 ES-MaIEF
005 20221017180643.0
007 ta
008 221017t2022 it ||||| |||| 00| 0|ita d
040 _aES-MaIEF
_bspa
_cES-MaIEF
100 _959289
_aZanotti, Nicolò
245 0 _aSulla deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori versati dai professionisti
_c Nicolò Zanotti
500 _aResumen.
520 _aL’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 66/E del 2020, si è uniformata al constante indirizzo giurisprudenziale secondo cui i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per legge dai notai rientrano tra quelli deducibili dal reddito professionale, ai sensi dell’art. 54, 1° comma, del t.u.i.r. Tale conclusione può essere estesa anche alle altre categorie professionali, in quanto, se la spesa è sostenuta dal professionista, essa si pone in un rapporto di immediata derivazione con l’attività esercitata e si configura come un effetto economico dell’attività medesima, destinato a scopi che possono essere considerati, in senso lato, di “solidarietà”.
650 4 _aPROFESIONES
_948155
650 4 _aACTIVIDADES PROFESIONALES
_94544
650 4 _aCOTIZACIONES SOCIALES
_941473
650 4 _aSEGURIDAD SOCIAL
_948362
650 4 _aITALIA
_947518
773 0 _9168126
_oOP 295/2022/4
_tDiritto e pratica tributaria
_w(IEF)89721
_x 0012-3447
_g v. XCII, n. 4, Luglio-Agosto 2022, p. 1290-1302
942 _cART